Circolare
n.30/E del 27 gennaio 1998
Roma, in data 27.01.98
DIPARTIMENTO Entrate Circolare n.30
1. PREMESSA
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica" (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 255/L alla
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302) prevede, all'articolo 17,
"disposizioni tributarie in materia di veicoli" che introducono (nei
commi compresi tra il numero 4 e il numero 24) molte rilevanti novita' in
materia di tasse automobilistiche. Il quadro normativo generale e' stato
completato con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in data 27 dicembre
1997, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, che ha
determinato gli importi di tariffa per i veicoli tassati in base alla potenza
effettiva, oltre che con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in pari
data e disciplinante i termini, i periodi e le scadenze di pagamento (entrambi i
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303).
Si chiarisce che le disposizioni di cui trattasi riguardano sia la"tassa
automobilistica regionale", applicabile nelle quindici regioni a
statuto ordinario, che la "tassa automobilistica erariale",
applicabile nelle cinque regioni a statuto speciale. Talvolta, per dare maggior
correntezza al discorso, anziche' utilizzare le espressioni tecniche sopra
indicate, si e' fatto ricorso all'usuale termine "bollo".
2. IL NUOVO REGIME TARIFFARIO
Nel nuovo regime tariffario i veicoli assoggettati a "bollo" si
possono distinguere in cinque raggruppamenti in funzione della differente base
di computo della tassa, a seconda che questa sia dovuta in base a:
a) potenza effettiva, espressa in kilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV)
b) portata, espressa in quintali
c) numero di assi, peso complessivo a pieno carico e presenza o meno di
sospensioni pneumatiche
d) numero dei posti per il trasporto di persone
e) importo fisso annuo
Nel prosieguo della presente circolare definiremo per brevita' le tariffe sub a)
come tariffe "sulla potenza", quelle sub b) come tariffe "sulla
portata", quelle sub c) come tariffe "sugli assi", quelle sub d)
come tariffe "sui posti", mentre quelle sub e) sono "tasse fisse
annue".
2.1. Veicoli tassati in base alla potenza effettiva e soppressione di taluni
tributi.
Per i veicoli tassati sulla potenza si applica il tariffario unico nazionale il
quale e' valido, per l'anno 1998, in tutte le regioni, comprese quelle a statuto
speciale. Entro il 10 novembre 1998 le regioni a statuto ordinario possono
ritornare a introdurre, con legge regionale, variazioni tariffarie a valere sui
pagamenti da eseguire dal 1 gennaio 1999. Le variazioni possono essere
introdotte ogni anno in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento rispetto
agli importi vigenti nell'anno precedente (comma 16
del citato articolo 17 e articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504).
A seguito dell'approvazione delle nuove tariffe sulla potenza debbono
considerarsi soppressi, con effetto dai pagamenti dovuti dal 1 gennaio 1998, i
seguenti tributi:
- tassa di concessione governativa sulla patente
- canone autoradio TV (con i tributi ad essa correlati)
- tassa speciale per impianti a gpl o gas metano
- sovrattassa diesel, per i soli autoveicoli dotati di dispositivo
antinquinamento conforme alla direttiva Cee n. 91/441 e successive, anche se
immatricolati prima del 3 febbraio '92 (vedasi piu' avanti paragrafo 9.2).
2.2. Veicoli tassati in base alla portata, in base al numero dei posti, o in
base agli assi.
Per i veicoli tassati sulla portata, per i rimorchi tassati sui posti (in base
agli scaglioni previsti dalla tariffa "G" allegata alla legge 21
maggio 1955, n. 463), le tariffe per l'anno 1998 sono determinate sulla base
degli importi vigenti al 31 dicembre 1994, aumentati del 13 per cento (per
effetto dell'articolo 3, comma 154 della legge 28 dicembre 1995, n. 549). In
pratica cio' comportera' un aumento inferiore al 2 per cento rispetto alla
tariffa vigente nel 1997. E' da considerare, pero', che a partire dal 1998,
vengono meno le agevolazioni che prevedevano la riduzione del 50 o del 30 per
cento a favore degli autocarri e trattori stradali muniti della cosiddetta
autorizzazione in "conto terzi", oltre ai relativi rimorchi e
semirimorchi (agevolazioni prorogate al solo 1997 con decreto legge 2 gennaio
1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38).
E' da sottolineare, inoltre, che, a differenza delle tariffe sulla potenza,
quelle sulla portata e sui posti non sono uguali su tutto il
territorio nazionale, ma restano come in passato differenziate su base
regionale, tenendo conto delle variazioni tariffarie che sono intervenute fino
al 10 novembre 1997, ai sensi del citato articolo 24 del decreto legislativo n.
504 del 1992.
Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi peso complessivo a pieno
carico non inferiore a 12 tonnellate sono in corso di preparazione i nuovi
importi di tariffa sugli assi, importi che debbono essere calcolati in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 nel rispetto dei valori minimi
stabiliti su base europea. La nuova tariffa sara' strutturata in 7 classi
differenziate in base al numero degli assi, al peso complessivo a pieno carico e
alla presenza o meno della sospensione pneumatica o equivalente.
Sia per i veicoli tassati sulla portata, sia per quelli tassati sugli assi, il
termine utile per il rinnovo del "bollo" scaduto a "gennaio
98" e' prorogato dal 2 al 16 marzo 1998. A tale data devono inoltre
intendersi prorogati i pagamenti per le stesse categorie di veicoli che siano
stati immatricolati dal 1 gennaio al 18 febbraio 1998. Scade pure il 16 marzo
1998 il termine utile per la stipula delle convenzioni per la circolazione
alternativa dei rimorchi e semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa.
2.3. Tasse fisse annue.
Per le tasse fisse annue l'importo da pagare per l'anno solare 1998 e' pari al
nuovo importo minimo di lire 37.000, salvo le targhe di prova per le quali
l'importo per l'annualita' 1998 e' determinato secondo le tariffe regionali.
3. I NUOVI IMPORTI
3.1. Il calcolo del pagamento.
Per il calcolo del "bollo" annuo per autovetture, basta moltiplicare
per 5.000 lire la cifra stampigliata sulla carta di circolazione, a fianco
dell'abbreviazione "kW" che sta per kilowatt. Un'auto con 55 kW di
potenza, ad esempio, paga 275.000 lire annue. Questa cifra si ricava
moltiplicando i 55 kW indicati a pagina due della carta di circolazione, per
lire 5.000.
Per le carte di circolazione rilasciate fino a prima degli anni '82-'83, la
potenza effettiva non e' espressa in kilowatt, ma in cavalli vapore, indicati
con l'abbreviazione "CV". Questo si deduce dal fatto che, di fianco
alla voce "pot. max" vi siano stampate (anziche' le lettere kW) la
sigla CV. In questo caso, la cifra stampigliata di fianco (o sopra)
all'abbreviazione CV (di solito sulla terza pagina dei vecchi
"libretti") va moltiplicata non per lire 5.000, ma per lire 3.680. Ad
esempio, un'auto sulla cui carta di circolazione sono riportati i seguenti dati:
"pot. max CV 71", paghera' 261.000 lire, che si ricavano dal seguente
conteggio: 71 CV x lire 3.680 = lire 261.280, arrotondate a lire 261.000.
Nel caso dei motocicli di fascia alta, cioe' da 12 kW in poi (ovvero da 16 CV)
il calcolo si esegue moltiplicando il totale dei kW o dei CV per l'importo
unitario di tariffa e aggiungendo poi le 37.000 lire fisse. Ad esempio, la moto
con 15 kW di potenza, paghera' l'importo arrotondato di lire 62.000, conteggiate
in questo modo: lire 1.700 x 15 kW = lire 25.500 + lire
37.000 = lire 62.500, arrotondate a lire 62.000.
Se vi sono decimali nella cifra dei kW o dei CV, si procede per troncamento
(anche se i decimi sono piu' di 5) con arrotondamento sempre alla unita' intera
inferiore.
L'importo da versare va arrotondato alle mille lire inferiori, per frazioni fino
a lire 500; alle mille lire superiori, per frazioni oltre le 500 lire.
Si ricorda che errori di arrotondamento degli importi o versamenti di poco
insufficienti non inficiano mai la validita' del pagamento.
3.2. Gli importi frazionati.
Quando il pagamento e' fatto per il periodo fisso di 12 mesi (sia che il
contribuente sia obbligato al pagamento annuo in unica soluzione, sia che egli
lo faccia per opzione) il relativo importo e' stato indicato nel decreto
ministeriale in data 27 dicembre 1997 applicando la riduzione del 3 per cento
prevista dall'articolo 5, secondo comma, lettera a) del testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. In conformita' alla previgente normativa
(decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1976, n. 786) tale riduzione non e' stata applicata alla sovrattassa
di alimentazione a gasolio (per gli autoveicoli che continuano a rimanerne
assoggettati dopo il 1 gennaio 1998).
Il calcolo per i periodi fissi di 4, di 6 o di 8 mesi deve essere effettuato
quindi sulla base dell'importo non ridotto previsto in tariffa per pagamenti
frazionati. Per le autovetture con tariffa a benzina, ad esempio, l'importo e'
di lire 5.155 per un kW e di lire 3.794 per un CV. La stessa cifra non ridotta
deve essere utilizzata per conteggiare l'importo del primo "bollo"
riferito a veicoli nuovi o usati, nel caso di pagamenti fino a 11 mesi (se
invece il primo "bollo" e' dovuto per 12 mesi, si applichera' la
normale tariffa annua, ridotta del 3 per cento).
Si precisa che nel caso dei motocicli, diversi dai ciclomotori l'importo di lire
37.000 va rapportato al numero dei mesi per il quale viene effettuato il
pagamento.
3.3. L'importo minimo.
Il comma 15 del citato articolo 17 stabilisce che l'importo minimo delle tasse
automobilistiche e' pari a lire 37.000 per cui l'obbligo di versamento minimo si
applica anche in presenza di tariffe agevolate per effetto di particolari
riduzioni tariffarie vigenti (vedasi piu' avanti paragrafo 8.2).
4. LE REGOLE DI PAGAMENTO
4.1. Il rinnovo di pagamento.
Il citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1997, al fine dievitare eccessive
concentrazioni di scadenze in medesimi periodi, ha disciplinato la distribuzione
delle fasce di veicoli di volta in volta chiamati al pagamento nel corso
dell'anno solare. In particolare, la distinzione tra autovetture di fascia bassa
e auto di fascia alta e' stabilita a seconda che l'autovettura abbia fino a 35
kW (equivalenti a 47 CV) ovvero abbia potenza superiore (da 36 kW o da 48 CV).
I nuovi criteri basati sulla potenza si applicano per veicoli nuovi
immatricolati dopo il 31 dicembre 1997, mentre per i veicoli immatricolati
antecedentemente continua ad applicarsi la periodicita' secondo i cavalli
fiscali. Ricadono in tale ipotesi il rientro da un'esenzione (veicolo storico
cancellato dal Registro) o da un'interruzione di pagamento (dopo il ritrovamento
di un'auto rubata o dopo il dissequestro di un veicolo o l'acquisto presso un
rivenditore autorizzato), secondo quanto meglio precisato
nei paragrafi 6 e 7.
Per la massa di veicoli usati con "bollo" da rinnovare dal 1 gennaio
1998, conserva quindi piena validita' la periodicita' acquisita
anteriormente a tale data. Questo vuol dire che nel rinnovo di pagamento i
contribuenti debbono solamente collegarsi alla scadenza del "bollo"
precedente ed effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del mese solare
successivo.
Se l'ultimo giorno cade di sabato o e' festivo si puo' pagare, senza sanzioni,
anche nel primo giorno lavorativo successivo (per effetto dell'articolo 6, comma
8 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 1994, n. 473).
Gli importi delle nuove tariffe sulla potenza sono dovuti per i periodi fissi
immediatamente successivi alla scadenza delle tasse pagate nel 1997. I veicoli
per i quali il "bollo" sia stato pagato nel 1997 per periodi "a
cavallo di anno" non sono soggetti al pagamento dei conguagli relativamente
ai periodi fissi del 1998, periodi fissi che furono a suo tempo pagati in base
alle tariffe vigenti nel 1997.
Allo stesso modo, nessun rimborso spetta a coloro che abbiano effettuato nel
1997 versamenti "a cavallo di anno" per autoradio TV, tassa speciale
per gpl o gas metano e sovrattassa diesel.
Si precisa che i versamenti che per errore di calcolo sono effettuati per un
importo insufficiente restano completamente validi per la parte versata e non e'
necessario effettuare un nuovo versamento dell'intero "bollo". Per
l'integrazione si possono utilizzare i normali moduli di conto corrente postale.
Nella causale del versamento, da eseguirsi sul c/c postale GU 1008
intestato a: ACI - Tasse Automobilistiche, vanno indicati in modo chiaro la
targa del veicolo, il periodo a cui si riferisce l'importo aggiuntivo e
l'indicazione che trattasi di "versamento integrativo".
4.2. Le modalita' di pagamento.
Il pagamento puo' essere effettuato indifferentemente presso un ufficio postale
o presso un ufficio esattore (delegazione) dell'Aci. Presso l'ufficio postale si
possono utilizzare indifferentemente:
- gli appositi moduli con targa prestampata, staccati dal proprio libretto
fiscale
- i moduli in bianco (a tre sezioni) del tipo "libretto fiscale"
distribuiti presso l'Aci, ma utilizzabili solo in posta
- gli appositi nuovi moduli in bianco a due sezioni distribuiti presso gli
stessi uffici postali.
Versamenti con moduli diversi non sono ammessi poiche' quasi certamente non
consentono l'attribuzione automatizzata del versamento al proprio veicolo. Ove
tuttavia gli stessi renderanno in seguito possibile la corretta attribuzione del
versamento, essi saranno da ritenere efficaci dovendosi considerare non piu'
vigente il contenuto dell'articolo 5, primo comma del decreto ministeriale 22
dicembre 1986.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 non e' piu' obbligatoria l'esposizione del
disco-contrassegno. Cessano pertanto le disposizioni che ne consentivano il
rilascio del duplicato in caso di suo smarrimento. E' da ritenere inoltre
soppresso l'autonomo obbligo di esibizione della ricevuta di pagamento a
richiesta degli organi di controllo durante la circolazione su strade pubbliche
(obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto ministeriale 22
dicembre 1986). Cio' vale sia per gli autoveicoli, sia per i
motoveicoli, ma non per i ciclomotori (vedasi piu' avanti paragrafo 11).
La ricevuta va conservata per l'intero anno solare in corso e per i tre anni
successivi. Per tutti i pagamenti in scadenza nel corso del 1998, quindi, essa
deve essere conservata fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale si
prescrive l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi
non versati. Eventuali disguidi potranno in ogni momento essere superati in base
all'esibizione della ricevuta del versamento effettivamente eseguito.
5. IL PRIMO BOLLO PER L'AUTO NUOVA
5.1. Il termine di pagamento del primo "bollo".
Il primo "bollo" per l'autovettura nuova deve essere eseguito entro
l'ultimo giorno del mese solare di immatricolazione. Se pero' questa e' avvenuta
negli ultimi dieci giorni del mese, il termine di pagamento e' l'ultimo giorno
del mese solare successivo. Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato od e'
festivo, vale la regola generale della proroga del termine al primo giorno utile
lavorativo. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o,
in mancanza, dal foglio di via, rilasciati dall'ufficio provinciale della
Motorizzazione civile.
Da ricordare che in sede di primo pagamento occorre conteggiare per intero la
prima mensilita', anche se l'immatricolazione e' avvenuta nell'ultimo giorno del
mese.
Le regole fin qui esposte sui termini di pagamento del primo "bollo"
valgono anche per qualsiasi veicolo diverso dalle autovetture.
5.2. La scadenza di validita' del primo "bollo".
Il primo "bollo" e' molto importante al fine di incardinare
regolarmente la posizione tributaria del contribuente. Esso deve essere
eseguito in modo tale da incanalare correttamente il veicolo all'interno di un
meccanismo tendente ad evitare la concentrazione delle scadenze sul contribuente
e, percio', deve sottostare a una serie di regole che vincolano il veicolo a una
propria ben precisa scadenza fissa, la quale e' pero' variabile in funzione
della possibile combinazione fra tre elementi da prendere in considerazione
contemporaneamente: la data di immatricolazione, il tipo di veicolo, la potenza
(o la portata). Questi dati, necessari per il calcolo del primo
"bollo", sono presenti sulla carta di circolazione.
Si ritiene opportuno sintetizzare, di seguito le principali regole differenziate
da osservare, distintamente per tipo di veicolo.
5.2. a) autovetture a benzina, benzina + gpl, benzina + metano, "ecodiesel",
tutte di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV).
Il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino
alla scadenza di aprile, agosto e dicembre immediatamente successive agli otto
mesi predetti.
5.2. b) autovetture a benzina, benzina + gpl, benzina + metano, "ecodiesel",
tutte di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), oltre a tutti i motoveicoli.
Il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino
alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive ai sei mesi
predetti.
5.2. c) autovetture diesel non ecologiche e autovetture con tariffa a benzina
aventi destinazione "privato noleggio senza conducente", tutte di
fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV) per le quali e' consentito il
pagamento in forma quadrimestrale.
L'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere
dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di aprile, agosto o
dicembre immediatamente successivo. A tale primo periodo possono aggiungersi
uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. E' comunque vietato il pagamento
per un solo mese.
5.2. d) autovetture diesel non ecologiche e autovetture con tariffa a benzina
aventi destinazione "privato noleggio senza conducente", tutte di
fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), per le quali e' consentito il pagamento in
forma semestrale.
L'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal
mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente
successivo. A tale primo periodo puo' aggiungersi un periodo semestrale. E'
comunque vietato il pagamento per un solo mese.
5.2. e) automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12
tonnellate), autocarri, rimorchi tassati in base alla portata, autobus,
autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali e' consentito il pagamento
in forma quadrimestrale.
L'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal
mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre
immediatamente successiva. A tale primo periodo possono aggiungersi uno o
due ulteriori periodi quadrimestrali. E' comunque vietato il pagamento per
un solo mese.
5.2. f) roulottes e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua.
Per i veicoli soggetti a tassa fissa annua il primo pagamento va eseguito
versando l'intero importo fisso annuo per la frazione di anno che va dalla data
di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.
6. IL PRIMO "BOLLO" PER L'AUTO ACQUISTATA USATA
6.1. L'acquisto dell'auto da un privato.
Per l'auto acquistata usata da un privato (cioe' non da un rivenditore
autorizzato) occorre distinguere il caso in cui l'auto acquistata sia coperta da
"bollo" in corso di validita', dal caso in cui essa ne sia sprovvista.
Nel primo caso l'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente
"bollo", dovendo pagare il rinnovo secondo le normali regole (cioe',
entro il
mese successivo a detta scadenza).
Nell'acquisto di veicolo con "bollo" scaduto in precedenza, e quindi
in posizione di irregolarita' rispetto ai termini di pagamento, e' da
considerare che l'obbligo di pagamento e' posto a carico della persona che
risulta intestataria al Pra nell'ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo
(di norma, l'ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento), sempre che
entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire
che se l'acquirente e' in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da
pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l'acquisto di
un'auto senza "bollo" e' fatta successivamente, le conseguenze del
mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto
intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento. L'acquirente ha
comunque l'onere di collegarsi alla periodicita' della precedente scadenza, nel
senso che se l'ultimo "bollo" pagato scadeva ad "agosto 97",
ad esempio, egli dovra' aspettare settembre 1998 per poter pagare il suo primo
"bollo", sempre con scadenza "agosto" (mentre sarebbe
sbagliato, ad esempio, pagare
per il periodo da gennaio a "dicembre 98").
6.2. L'acquisto presso un rivenditore.
Per l'auto acquistata usata presso un rivenditore autorizzato le regole sono le
stesse viste in precedenza, quando l'auto e' coperta da "bollo" in
corso di validita'. Occorre, cioe', semplicemente collegarsi a questa scadenza e
quindi pagare entro il mese successivo. Quando invece sia stato precedentemente
attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento (questa
informazione e' in possesso del rivenditore che e' obbligato a inviare all'Aci
di Roma appositi elenchi quadrimestrali dei veicoli
ritirati) si applicano le specifiche regole previste per il primo pagamento per
veicoli nuovi salvo che per la periodicita' che va determinata in base ai
cavalli fiscali per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997.
Il meccanismo ruota tutto intorno alla "data della rivendita"
dell'auto e a tal fine fa fede la data di autentica notarile dell'atto di
vendita, atto che nella prassi viene normalmente sottoscritto dallo stesso
rivenditore.
Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese della rivendita (cioe'
entro lo stesso mese dell'atto notarile di vendita). Se pero' l'atto notarile e'
stato sottoscritto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si effettua
entro il mese solare successivo, sempre conteggiando, come per i veicoli nuovi,
il mese intero della rivendita. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel
primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di
veicolo, si applicano le stesse regole dettagliatamente illustrate per il primo
"bollo" per il veicolo nuovo (vedasi precedente paragrafo 5.2).
7. LA PERDITA E IL RIENTRO IN POSSESSO DOPO UN FURTO O UN SEQUESTRO
7.1. La perdita di possesso a seguito di furto e la indisponibilita' a
seguito di sequestro.
E' da sottolineare che in base alla normativa vigente (comma 36 , articolo 5
della legge 28 febbraio 1983, n. 53) il contribuente risultante proprietario al
pubblico registro automobilistico, per non essere obbligato a rinnovare il
pagamento per un nuovo periodo fisso, ha l'onere di richiedere l'annotazione
della perdita di possesso o di disponibilita' del veicolo (a seguito, ad
esempio, del furto subito o anche a seguito di un sequestro) entro l'ultimo
giorno del mese gia' coperto da pagamento.
Una volta che il furto (o il sequestro, o altro evento di perdita di possesso o
di disponibilita') siano stati annotati nel Pra, la interruzione dell'obbligo di
pagamento decorre dal periodo fisso successivo a quello per il quale e' stato
effettuato il pagamento, se questo scade successivamente all'annotazione.
In caso di rientro in possesso (per ritrovamento del veicolo in precedenza
rubato) o di rientro nella disponibilita' del veicolo (per emanazione di
provvedimento di dissequestro) il contribuente ha l'obbligo (qualora il primo
evento fosse stato annotato al Pra) di richiedere al Pra
l'annotazione del rientro in possesso o nella disponibilita' del veicolo.
Questa richiesta deve essere effettuata entro 40 giorni dalla data del verbale
di ritrovamento (nel caso del furto), ovvero dalla data del provvedimento di
dissequestro (nel caso di precedente sequestro del veicolo).
7.2. Il primo pagamento dopo il rientro in possesso o nella disponibilita'.
Se l'annotazione al Pra di rientro in possesso e' eseguita prima della scadenza
dell'ultimo "bollo" pagato, occorre semplicemente collegarsi a questa
scadenza e pagare entro il mese solare successivo. Se invece il rientro in
possesso avviene a distanza di tempo e comunque dopo un periodo di interruzione
del pagamento, si applicano al primo "bollo" di ripristino del
pagamento le stesse regole e gli stessi termini previsti con riferimento ai
veicoli nuovi di prima immatricolazione, salvo che per la periodicita'. A tal
fine fa fede, in luogo della data di immatricolazione, la data di annotazione al
Pra dell'evento (non la data del ritrovamento dell'auto o del provvedimento di
dissequestro).
Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese di annotazione del
rientro in possesso ovvero, se l'annotazione e' richiesta negli ultimi dieci
giorni del mese, entro il mese solare successivo. Il mese dell'annotazione al
Pra va sempre conteggiato per intero anche se questa e' stata effettuata
nell'ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel
primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di
veicolo, si applicano le regole dettagliatamente illustrate per il primo
"bollo" per il veicolo nuovo (vedasi precedente paragrafo 5.2).
8. LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI
8.1. Le riduzioni in vigore dal 1 gennaio 1998.
Il comma 5 dell'articolo 17 ha introdotto una nuova riduzione del 75% rispetto
alla tariffa base per:.
- autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentati esclusivamente a
gpl o a gas metano, se dotati di dispositivi conformi alle direttive numero
91/441, 91/542 e successive modificazioni.
- autoveicoli azionati con motore elettrico.
Per i veicoli elettrici e' da precisare che la riduzione tariffaria si applica
dopo il decorso del quinquennio di esenzione di cui al citato testo unico n. 39
del 1953.
Nel caso dei veicoli a metano o a gpl e' appena il caso di sottolineare che la
riduzione non si applica ai veicoli alimentati a benzina + gpl, ovvero a benzina
+ metano, veicoli per i quali vale la normale tariffa a benzina.
Sia per i veicoli a gas, sia per i veicoli elettrici la nuova riduzione ha
carattere permanente.
8.2. Le riduzioni e le esenzioni previgenti.
Sono confermate, anche per i periodi successivi al 1 gennaio 1998, tutte le
esenzioni e le riduzioni vigenti in base alle norme in vigore fino al 31
dicembre 1997 comprese quelle previste dalle note a margine delle tariffe
"C" e "D" allegate al citato decreto del presidente della
Repubblica 39 del 1953 e successive modificazioni. Pertanto, continuano ad
applicarsi, in particolare, la riduzione:
- ad un quarto per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza
- del cinquanta per cento per autovetture adibite a noleggio di rimessa
- del quaranta per cento per le autovetture adibite a scuola guida.
- di un terzo per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa o al
servizio pubblico di linea.
La riduzione si applica, nel caso delle autovetture con tariffa a benzina,
sull'importo annuo di lire 5000 per un kW (ovvero di lire 3.680 per un CV) per
il pagamento in unica soluzione; sull'importo annuo di lire 5.155 per un kW
(ovvero lire 3.794 per un CV) per pagamenti frazionati. Nel caso di autovetture
con motore diesel non ecologico, assoggettate alla sovrattassa di
alimentazione, deve aggiungersi, all'importo ridotto come innanzi, l'importo
della sovrattassa diesel pari a lire 12.845 per un kW (ovvero a lire 9.454 per
un CV) sia per il pagamento annuale in unica soluzione, sia per il pagamento
frazionato, sovrattassa che per le autovetture adibite al servizio da piazza e a
noleggio da rimessa si riduce al 50%.
Del pari, la citata riduzione per gli autobus si applica sull'importo annuo di
lire 5.700 per un kW (ovvero lire 4.195 per un CV) per il pagamento in unica
soluzione, sull'importo annuo di lire 5.876 per un kW (ovvero lire 4.325 per un
CV) per pagamenti frazionati.
Per i furgoni e doppi cabinati (con motore diesel non ecologico) per uso
promiscuo, di proprieta' di imprese e con portata netta non inferiore ai sei
quintali, resta ferma la riduzione del 50 per cento della sovrattassa diesel
(prevista dall'articolo 9 del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 936,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38). L'importo
per il pagamento annuo in unica soluzione, tenuto conto della riduzione al 50
per cento della sovrattassa diesel, e' pari a lire 11.422 per un kW, ovvero lire
8.407 per un CV. Sono consentiti pagamenti anche per un quadrimestre (l'importo
e' di lire 3.859 per un kW, ovvero lire 2.840 per un CV).
Sono inoltre confermate, evidentemente, le riduzioni anteriormente vigenti per
le tariffe sulla portata. Per gli autocarri destinati al trasporto di latte,
delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di
monopolio, nonche' i carri botte per la vuotatura dei pozzi neri, la tassa
continua ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto del
presidente della Repubblica n. 39 del 1953, sulla base della portata ridotta del
50 per cento secondo le regole operative vigenti anteriormente al 1 gennaio
1998. Queste riduzioni non si applicano, invece, agli automezzi pesanti tassati
"sugli assi", cioe' aventi peso complessivo a pieno carico di almeno
12 tonnellate (articolo 2, primo comma, lettera d-bis, del citato decreto del
presidente della Repubblica n. 39 del 1953 e successive modificazioni e articolo
9 del decreto legislativo n. 43 del 1997).
9. LA SOPPRESSIONE DELLE SOVRATTASSE DI ALIMENTAZIONE
9.1. La definitiva soppressione della tassa speciale gpl/metano.
L'esenzione dalla tassa speciale per autoveicoli con impianto a gpl o a gas
metano e', dal 1 gennaio 1998, estesa a tutti gli autoveicoli con alimentazione
alternativa a benzina + gpl ovvero benzina + metano, anche se l'impianto sia
stato installato prima del 2 maggio 1993. Qualora in questo caso l'ultimo
"bollo" pagato nel 1997 abbia validita' oltre il 31 dicembre 1997, la
decorrenza dell'esenzione e' differita al primo periodo fisso in scadenza con le
nuove tariffe. Il passaggio dall'obbligo di pagamento della tassa speciale alla
sola tariffa benzina comporta l'obbligo di rinnovo, in unica soluzione, per un
periodo di 12 mesi (essendo conseguentemente soppressa la facolta' di pagamenti
per frazioni di anno).
9.2. La soppressione della sovrattassa per i cosiddetti "ecodiesel".
E' soppressa dal 1 gennaio '98 la sovrattassa diesel per le autovetture e gli
autoveicoli per uso promiscuo aventi limiti di emissione conformi alla normativa
di recepimento della direttiva Cee n. 91/441 del 26 giugno 1991 (e successive).
L'esenzione si applica indipendentemente dalla data di immatricolazione e anche
per veicoli precedentemente immatricolati all'estero, purche' siano rispettati i
limiti sostanziali di emissioni inquinanti previsti dalla citata direttiva n.
91/441 (l'immatricolazione puo'
essere anche anteriore all'emanazione della direttiva stessa).
Per gli autoveicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1992 la conformita' alla
direttiva Cee n. 91/441 deve risultare dalla carta di circolazione mediante
l'apposita dicitura "rispetta la direttiva Cee n. 91/441". Ove manchi
questa annotazione l'esenzione spetta ugualmente qualora l'autoveicolo rientri
tra quelli conformi alla citata direttiva Cee. Sulla base di informazioni
tecniche fornite dal Ministero dei Trasporti e' stato possibile ritenere che
coloro i quali abbiano ricevuto dalla Motorizzazione
il cosiddetto "verdone" per l'esenzione dalle restrizioni alla
circolazione di veicoli con ridotto tasso di inquinamento, possono considerarsi
esenti dal pagamento della sovrattassa di alimentazione se sul predetto
tagliando sia stampigliata la lettera "B" ovvero "C". Il
possesso materiale del tagliando non e' condizione per l'applicazione del
beneficio poiche' negli archivi
magnetici della Motorizzazione sono note le tipologie di veicoli ai quali si
applica l'esenzione. Pertanto questo dato puo' essere richiesto alla
Motorizzazione stessa o anche agli uffici esattori dell'Aci, o anche tramite
l'apposito servizio telefonico dell'Aci numero 199.114.477.
E' inoltre da precisare, al riguardo, che per tutti gli autoveicoli
immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 l'esenzione spetta automaticamente,
anche se non vi siano le apposite indicazioni sulla carta di circolazione. Da
questa data, infatti, non possono piu' essere immatricolati autoveicoli che non
abbiano i requisiti tecnici coerenti con quelli in base ai quali e' prevista
dalla normativa fiscale l'esenzione dalla sovrattassa di alimentazione.
Per quanto riguarda gli autoveicoli cosiddetti "non ecologici", cioe'
con emissioni inquinanti non conformi alla direttiva Cee n. 91/441, la tassa
automobilistica e la sovrattassa di alimentazione possono essere pagate, a
scelta del contribuente, come in passato, per 4, per 8 o per 12 mesi
(relativamente ad autoveicoli di fascia alta, da 10 cavalli fiscali in poi) e
per 6 o 12 mesi per quelli fino a 9 cavalli fiscali.
10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER
DISABILI
L'esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall'articolo 8, comma 7,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozzette, le
autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e gli
autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e
adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacita' motoria dei
soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice della strada.
L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti
suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacita' motorie. Restano
quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno handicap di diversa
natura e non utilizzano veicoli adattati.
Al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare
alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di
circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato,
integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119
del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della
certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, dalla quale risulti che
l'intestatario del veicolo e' stato riconosciuto portatore di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n.104;
documentazione attestante che il portatore di handicap e' fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo.
Le Direzioni regionali delle entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere
l'elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto
all'esenzione, all'Automobile club d'Italia - Direzione centrale affari
tributari - ufficio contabilita' e controllo, Largo Somalia, 30/B, 00199, Roma.
Tale elenco deve specificare, per ogni veicolo, la categoria, il numero di
targa, il nome del proprietario e la decorrenza dell'esenzione.
Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i
velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le
motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di
deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma
dell'articolo 17, lettera h), D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
11. I CICLOMOTORI
Per i ciclomotori il "bollo" e' dovuto non per effetto dell'iscrizione
nei pubblici registri, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree
pubbliche. Si puo' effettivamente definire questo specifico tributo come
"tassa di circolazione".
Da cio' discende che si puo' circolare senza "bollo" nel corso del
mese di gennaio (come gia' visto, il termine di pagamento e' prorogato al 2
febbraio 1998). Ma il pagamento puo' essere effettuato (senza sanzioni) anche
dopo il 2 febbraio 1998, purche' prima della messa in circolazione su strade e
luoghi pubblici. In qualsiasi momento sia effettuato, inoltre, il pagamento ha
validita' per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre).
Non si e' tenuti al pagamento della tassa per ciclomotori che, nel corso
dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, senza mai
circolare su strade e luoghi pubblici.
Resta fermo l'obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo su strada,
la ricevuta di pagamento in corso di circolazione, senza pero' l'obbligo ne' di
esposizione del contrassegno, ne' di conservazione della ricevuta per gli anni
successivi a quello di sua validita'.
Le infrazioni di pagamento possono essere rilevate unicamente su strada, dagli
organi preposti al controllo.
12. ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO RIFERITE ALLE TASSE RICHIESTE
PER
VEICOLI NON POSSEDUTI
Il comma 18 del citato art. 17 ha sostituito il testo dell'articolo 94 del
Codice della strada. All'interno del riformulato articolo 94 sono state
introdotte particolari disposizioni (commi 7 e 8) che si ritiene opportuno di
seguito riportare: "7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento
delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarita' di beni mobili
iscritti al pubblico registro automobilistico nella ipotesi di sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici
idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per
l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarita' del bene e del
conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse,
soprattasse e accessori."
La disposizione esprime la chiara volonta' del legislatore di annullare le
procedure di riscossione coattiva nei casi di assenza di
titolarita' del veicolo e del conseguente obbligo fiscale.
La formulazione della norma pone tuttavia problemi interpretativi ed
applicativi.
Il problema e' quindi allo studio in vista delle definitive determinazioni da
adottarsi al riguardo.
Nel frattempo, anche alla luce del piu' recente orientamento giurisprudenziale
in materia di perdita di possesso dell'autoveicolo (Cass. Civ., sez. I, sent. n.
10.794/97 del 29/5/97) si potra' disporre, anche d'ufficio, l'annullamento in
sede di autotutela degli atti di accertamento del tributo e accessori (ai sensi
dell'articolo 68 del D.P.R. del 27 marzo 1992, n. 287 e del D.M. 11 febbraio
1997, n. 37) ove la perdita di titolarita' o della disponibilita'
dell'autoveicolo, pur non trascritta o annotata al pubblico registro
automobilistico risulti da atti di data certa di natura civile, amministrativa e
giudiziaria, quali ad esempio la vendita in forma pubblica (o privata con firma
autenticata), la sentenza, il sequestro giudiziario, la confisca, ecc.
Nei casi dubbi i competenti uffici potranno invece disporre la sospensione degli
atti esecutivi, fermo restando che gli effetti
dell'annullamento, o della sospensione degli atti medesimi potranno farsi
risalire limitatamente ai periodi fissi di imposta successivi a quello della
data certificata dell'evento.
Resta comunque fermo, anche al fine di evitare la reiterazione delle procedure
di accertamento, l'onere per gli interessati di provvedere, ai sensi della
disciplina vigente, all'espletamento della relativa formalita' al pubblico
registro automobilistico.