Circolare
n. 186/E del 15 luglio 1998
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.186 del 15.7.98
Con circolare n. 30/ E del 27.1.1998 sono stati forniti i primi chiarimenti
relativamente alle tasse automobilistiche, dovute dall'1.1.98, a seguito delle
innovazioni apportate in materia dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni per i
veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle categorie
interessate riguardanti, in particolare, l'ambito applicativo di tali
agevolazioni, come previsto dall'art. 8 della succitata legge n. 449 del 1997,
nonche' la documentazione da produrre per ottenere l'esonero dal pagamento delle
tasse automobilistiche.
Al riguardo, per meglio definire l'ambito applicativo della norma e per
semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione della
circolare n. 30/ E del 27.1.98, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la
cui invalidita' comporta "ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti" ed ai veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), c)
ed f) ed all'articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e cioe': motocarrozzette, motoveicoli per trasporto
promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per
trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
L'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere riconosciuto
relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui
all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che hanno necessita' di
essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei
soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purche' i
veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti del disabile.
Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi
soggetti con handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, non
solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione
prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidita', per differenti cause, da
Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'art. 4 della legge
n. 104 del 1992 (invalidita' civile, per lavoro, di guerra, ecc.).
Gli adattamenti del veicolo, tra i quali deve ritenersi compreso il cambio
automatico, devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della
strada) per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale
(ove sono pure riportate, peraltro, le prescrizioni di detta Commissione).
Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione
interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Al fine di evitare elusioni ed assicurare l'esenzione agli effettivi aventi
diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del
veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere tali
da potersi obiettivamente connettere alla necessita' di utilizzo da parte di
soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti,
che a causa della natura del loro handicap siano impossibilitati ad avere
un'autonoma capacita' di deambulazione.
In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare l'attivita' di
accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti
tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti all'accompagnamento
e alla locomozione dei disabili:
- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento
del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del
disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.
Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte
o impedite capacita' motorie permanenti - che a causa della natura del loro
handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un'autonoma capacita' di
deambulazione - necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la
esenzione potra' ugualmente essere riconosciuta, purche' vi
sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di
adattamento.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti
alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione a
seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e
dei Trasporti in Concessione.
Per ciascun soggetto avente diritto, l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche puo' essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo.
Gli interessati, al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi, devono
indicare agli uffici delle Entrate competenti per territorio e,
laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle
Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale
intendono godere dell'esenzione, inviando, in luogo della documentazione
richiesta con la circolare n. 30/ E del 27.1.98, quanto segue:
- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti
necessari;
- copia della patente speciale (ovviamente detto documento non e' richiesto per
i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per
l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- atto, anche in copia, attestante che il disabile e' fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo, ove necessario;
- copia del certificato di invalidita' ove sia indicato che l'invalidita'
comporta "ridotte o impedite capacita' motorie permanenti".
Comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo
Ministero ritiene che le "ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti" possano desumersi qualora l'invalidita' accertata comporti di
perse' l'impossibilita' o la difficolta' di deambulazione per patologie che
escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non
si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacita'
motoria sul certificato di invalidita' da produrre agli uffici sopraindicati.
Nel caso in cui, in base a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi
abilitati al riconoscimento di invalidita', sia stato rilasciato il relativo
certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potra' essere resa
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovra' sempre
specificare che l'invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano
"ridotte o impedite capacita' motorie permanenti" la cui valutazione -
richiedendo specifiche conoscenze mediche - non puo' essere effettuata
dall'Ufficio tributario che deve riconoscere l'esenzione.
In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione
aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti", rilasciata dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n.
104 del 1992.
Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le agevolazioni di
cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che possa richiedersi agli
interessati di produrre la copia dell'istanza alle ASL diretta ad ottenere dalla
Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 una certificazione
aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite
capacita' motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni indicato nel
comunicato stampa del 23 gennaio 1998, di questo Ministero, concesso agli
interessati per indicare agli uffici finanziari gli elementi per ottenere
l'agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.
Gli uffici finanziari competenti al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle direttive
impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente respinte,
facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all'istituto dell'autotutela di
cui al regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio
1997, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997.
Gli uffici avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel caso in cui
l'esenzione non puo' essere riconosciuta per mancanza dei prescritti requisiti,
che gli stessi potranno procedere al pagamento delletasse automobilistiche e dei
relativi interessi, senza applicazioni di sanzioni, entro 30 giorni dalla data
in cui l'interessato medesimo ha ricevuto la comunicazione del diniego, a norma
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e che, trascorso
tale termine, troveranno applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.
Si precisa, infine, che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche,
una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i
requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata, senza l'onere di
ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.
I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le
variazioni dei presupposti che fanno venir meno il
riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e
l'irrogazione delle sanzioni.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto
della presente circolare.